Ai sensi e per gli effetti della legge n. 431 del 09 dicembre 1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” – art. 11 – comma 8, viene indetto un Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 663/2000, n. 963/2004, n. 1368/04 e n. 401/2019 e successive integrazioni, del Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 07/06/1999 e del Regolamento regionale n. 2 del 23/06/2000 “Regolamento per l’erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori”.
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione pubblici e privati che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella medesima Regione (art.11 comma 13 – L.133/08);
b) residenza anagrafica nel Comune di Jelsi e nell’alloggio locato per il quale si chiede il contributo;
c) non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art.2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni;
d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (anno d’imposta 2020 – dichiarazione 2021):
d1 – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di € 13.405,08 corrispondente all’importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%;
ovvero
d2 – imponibile complessivo, non superiore alla somma di € 15.076,63 (determinazione dirigenziale Regione Molise n. 5533 del 19/10/2020) corrispondente all’importo regionale vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non inferiore al 24%.
d2a – secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, art. 1 comma 4, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio IRPEF superiore al 25%; la riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente
o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni 2021/2020;
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3 i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%.
Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali prima della data di scadenza del presente bando ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell’imposta di registro;
e) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità (Rdc, contributi comunali, ecc….);
f) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di Jelsi destinato ad uso abitativo primario;
g) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 400,00(come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 88 del 06.10.2021 – limite da individuarsi ad opera di ciascun Comune, finalizzato al contenimento di eventuali lievitazioni dei canoni)
h) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell’alloggio e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
2) CONTENUTI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Avviso (Allegati 2 e 3), in distribuzione presso l’Ufficio Sociale del Comune di Jelsi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nonché scaricabili dal sito del Comune di Jelsi https://www.comune.jelsi.cb.it. Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste presso l’Ufficio Sociale comunale nei medesimi giorni e orari – tel. 0874710134.
Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n° 445/2000).
Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 20.10.98 n. 403 l’eventuale attestazione dell’handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3 comma 3 della L.104/92 o l’attestazione dell’invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituiti da altro documento.
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, dovranno essere presentate:
– a mano presso l’Ufficio sociale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
– a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Jelsi, Piazza Umberto I, 42– 86015 – Jelsi (CB) utilizzando una busta chiusa che riporti la seguente dicitura: “Contiene domanda richiesta contributo per il pagamento del canone di locazione- Annualità 2021”; farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale che dovrà risultare entro il termine di scadenza del bando;
– a mezzo PEC al seguente indirizzo: sindaco@pec.comune.jelsi.cb.it
La presentazione della domanda deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 06 dicembre 2021 ore 12.00.
Le domande pervenute dopo la scadenza di cui sopra non saranno considerate valide ai fini della graduatoria.
Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare; in caso di più domande verrà presa in considerazione quella pervenuta per prima.
4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il Comune entro quindici giorni dalla data di scadenza del bando procede all’istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.
Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (punto 1 – lettera d1 e d2/d2a sono formulate sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.
Nell’ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:
A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 13.405,08 di cui al punto 1 – lettera d1:
A1 – con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell’intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 % e comunque fino a un massimo di 8 punti;
A2 – con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:
fino a 1.617,54 punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1;
oltre € 8.087,72 punti 0.
B) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 15.076,63 di cui al punto 1) – lettera d2:
B1 – con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito imponibile complessivo annuo dell’intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;
B2 – con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:
fino a 1.617,54 punti 5;
da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4;
da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3;
da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2;
da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1;
oltre € 8.087,72 punti 0.
Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocate prima i richiedenti che hanno un reddito del nucleo familiare più basso, poi i richiedenti con canone mensile più alto ed infine i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso.
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Decorso tale termine il Comune, esamina le opposizioni e approva le graduatorie definitive che verranno pubblicate all’Albo Pretorio nonché trasmesse alla Regione per la formulazione del relativo piano di riparto dei
contributi.
5) ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1) L’entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l’incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:
– per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € 13.405,08 corrispondente a due pensioni minime INPS l’incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € 3.098,74 annuo;
– per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € 15.076,63 corrispondente all’importo regionale vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, l’incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € 2.324,06 annuo.
2) Prioritariamente, nell’ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.
3) In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l’ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione.
4) Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2021 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.
5) In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell’erogazione del contributo, l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’erogazione del contributo avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente che dovrà provvedere alla consegna di tutte le ricevute di pagamento canone presso l’Ufficio sociale, entro e non oltre il 05/01/2022.
Tutte le ricevute consegnate dopo tale data non saranno considerate valide ai fini del calcolo del contributo.
7) CONTROLLI
Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati.