Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Decreto Rilancio”, all’art. 177 comma 1 ha disposto che:
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’Imposta Municipale propria (IMU) relativa a:
 alberghi e pensioni (categoria catastale D/2);
 stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
 stabilimenti termali;
 agriturismo;
 villaggi turistici;
 ostelli della gioventù;
 rifugi di montagna;
 colonie marine e montane;
 affittacamere per brevi soggiorni;
 case e appartamenti per vacanze;
 bed & breakfast;
 residence;
 campeggi.
Attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.

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