DI COSA SI TRATTA
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, ed in particolare ha disciplinato la Nuova IMU (art. 1 – comma 739 e seguenti) ed abolito la TASI.
L’Imposta Municipale Propria (IMU) che i contribuenti sono tenuti a versare per l’anno 2020 è ora disciplinata ai commi da 739 a 783 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020).
Le aliquote ed il regolamento della nuova IMU saranno definiti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente (attualmente 31/07/2020).
Per l’anno 2020 non è dovuta la TASI mentre è dovuta l’IMU (con alcune NOVITA’).
LE NOVITA’ PER L’IMU 2020
Sono confermate molte delle disposizioni previgenti, salvo alcune fattispecie.
Si evidenziano qui le principali novità:
• l’”ex casa coniugale” è ora l’abitazione assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separazione/divorzio. Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. Il genitore affidatario, in quanto titolare del diritto di abitazione, è tenuto al pagamento dell’IMU per la casa familiare, se accatastata in cat. A/1- A/8 – A/9;
• non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale con la conseguente esclusione dall’imposta dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza, che da quest’anno dovrà versare l’IMU;
• l’area che costituisce pertinenza urbanistica del fabbricato, e “graffata” allo stesso dal punto di vista catastale, è parte integrante dello stesso. Le aree non costituenti pertinenze dal punto di vista urbanistico non possono essere considerate parti integranti del fabbricato e quindi scontano l’IMU in maniera autonoma;
• la DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per le variazioni intervenute nell’anno 2020 va presentata entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019). Per le variazioni avvenute nel corso dell’anno 2019 il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.
• in caso di comproprietà di un immobile ogni contitolare è tenuto al pagamento dell’imposta.
COSA NON È CAMBIATO
È confermato il presupposto oggettivo (il possesso di immobili) ribadendo l’esclusione delle abitazioni principali non di lusso. Sono abitazioni di lusso le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Nessuna modifica ha interessato la base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell’imposta (valore) riproponendo i moltiplicatori applicati alla precedente IMU.
È confermata la detrazione di 200 euro da applicare per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9), fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verifica tale destinazione. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
CHI PAGA – SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi
• il proprietario;
• il titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie;
• il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
• il concessionario nella concessione di aree demaniali;
• il locatario nel leasing, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Dal 2020 è soggetto passivo anche il cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.
Nel caso in cui venga costituito il condominio l’amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, è il soggetto tenuto al versamento dell’imposta delle parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, num.2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile,
Nel caso di “multiproprietà” il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è chi amministra il bene.
QUANDO SI PAGA
Sono rimaste invariate le scadenze per i versamenti in acconto e a saldo dell’imposta:
• PRIMA RATA (ACCONTO): 16 GIUGNO 2020
• SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2020
ACCONTO 2020 (16 GIUGNO 2020)
In sede di prima applicazione dell’imposta per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere, calcolata sulla base delle aliquote del 2019, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Si applicano inoltre le indicazioni previste dalla circolare 1/DF 2020 del 18 marzo 2020 per le variazioni di possesso (a titolo esemplificativo: acquisti/cessioni di immobili, acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, stipula di contratti di locazione/comodato/leasing, variazioni di quota di possesso, ecc.) ed altre fattispecie particolari.
SALDO 2020 (16 DICEMBRE 2020)
Alla scadenza del 16 dicembre 2020 dovrà essere calcolato quanto dovuto a saldo per l’anno 2020 da versare, a conguaglio di quanto versato in acconto a giugno, sulla base delle nuove aliquote stabilite per l’anno 2020 ed in considerazione degli elementi previsti dal Regolamento di applicazione dell’imposta municipale propria IMU, provvedimenti che saranno adottati entro i termini stabiliti dalla normativa vigente (attualmente 31/07/2020).
COME SI PAGA
Il versamento dell’IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Jelsi è effettuato mediante modello F24.
L’IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L’arrotondamento all’unità va effettuato
per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:
PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato impossibilitati ad effettuare il versamento utilizzando il modello F24, potranno provvedere a versare la quota spettante al Comune di Jelsi con bonifico a favore del Comune di Jelsi (codice BIC BPPUIT33XXX) utilizzando il codice IBAN IT 52 B 05262 79748 T20990001040.
RIDUZIONI
È prevista la riduzione del 50% della base imponibile: nei seguenti casi:
– Fabbricati di interesse storico o artistico
– Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
– Immobili concessi in comodato (Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, cioè genitori o figli, (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale)
DICHIARAZIONE
Per le variazioni avvenute nel corso dell’anno 2019 il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sussistono modifiche sostanziali, sono confermate le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e TASI. Qualora invece vi siano state modifiche è necessario presentare la dichiarazione.
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
La dichiarazione può essere presentata mediante:
a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
c) trasmissione telematica diretta con posta certificata;
d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale
autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 del
D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
SI RICORDA CHE
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, in caso di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il contratto di leasing con il fallimento resta sospeso e il curatore deve decidere se proseguire o meno nel contratto.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti consultare il sito istituzionale del Comune di Jelsi https://www.comune.jelsi.cb.it/ – oppure contattare l’ufficio tributi del Comune di Jelsi al seguente indirizzo di posta: ragioneria@comune.jelsi.cb.it – oppure telefonicamente allo 0874.710134